
Si può perdere il lavoro per via delle troppe assenze - (maggiesfarm.it)
Attenzione a quante assenze fai. Se sul lavoro diventi un fantasma, allora puoi dire addio alla tua occupazione
Come vedremo, l’introduzione delle dimissioni di fatto rappresenta una novità significativa nel panorama giuridico italiano, rispondendo a necessità pratiche sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Comprendere a fondo queste normative è cruciale per una corretta gestione delle risorse umane e delle relazioni lavorative. Rimanere informati su queste tematiche è fondamentale per affrontare efficacemente le sfide del mondo del lavoro contemporaneo.
Le principali differenze tra dimissioni di fatto e licenziamento disciplinare riguardano la procedura. Mentre le dimissioni di fatto richiedono una presa d’atto da parte del datore e una comunicazione formale, il licenziamento disciplinare segue un iter più complesso, che include la contestazione scritta dell’addebito e un termine per la presentazione di giustificazioni da parte del lavoratore.
In termini giuridici, le dimissioni di fatto sono considerate un atto di volontà presunta del lavoratore, mentre il licenziamento è un atto unilaterale del datore di lavoro, spesso motivato da un comportamento colpevole del dipendente. Inoltre, se un lavoratore viene licenziato, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, a condizione di rispettare i requisiti richiesti. Al contrario, le dimissioni di fatto, essendo assimilabili a dimissioni volontarie, generalmente non danno diritto a tale indennità.
Troppe assenze: quando sei nei guai
Assenza ingiustificata: le dimissioni di fatto scattano dopo 15 giorni. Questa procedura, introdotta dalla Legge 2023/2024 e chiarita dalla Circolare Ministeriale 6/2025, implica che il datore di lavoro possa interpretare l’assenza come volontà di dimettersi. Importante: può negare la NASpI.

L’assenza ingiustificata di un dipendente è un argomento di crescente importanza nel contesto lavorativo attuale. Con fenomeni come il ghosting lavorativo, in cui i dipendenti abbandonano il lavoro senza alcun preavviso, i datori di lavoro si trovano a fronteggiare situazioni di incertezza operativa e giuridica. La recente Legge 2023/2024 ha introdotto una nuova disciplina riguardante le dimissioni di fatto, offrendo un’alternativa al tradizionale licenziamento disciplinare. In questo articolo, analizzeremo cosa sono le dimissioni di fatto, quando scattano, le procedure da seguire e le differenze rispetto al licenziamento disciplinare.
Le dimissioni di fatto rappresentano una modalità di cessazione del rapporto di lavoro che non richiede una formalizzazione da parte del dipendente. Si presume che un dipendente abbia manifestato la volontà di dimettersi quando si assenta ingiustificatamente per un periodo prolungato. Questa presunzione è stata chiarita dalla Circolare Ministeriale n. 6 del 2025, che delinea le modalità di applicazione della Legge 2023/2024.
Secondo la normativa vigente, le dimissioni di fatto possono essere considerate dopo 15 giorni di assenza ingiustificata. È fondamentale notare che il conteggio avviene in giorni di calendario, includendo anche i weekend e le festività. Tuttavia, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato potrebbe prevedere un termine diverso, più lungo. La legge stabilisce che il termine di 15 giorni è il minimo inderogabile, e i CCNL non possono fissare un periodo inferiore.
- 15 giorni di assenza: Termine minimo per considerare le dimissioni di fatto.
- Conteggio in giorni di calendario: Inclusione di weekend e festività.
- Possibilità di termini diversi: I CCNL possono prevedere periodi più lunghi.
Se il datore di lavoro decide di considerare l’assenza come dimissioni di fatto, deve seguire una procedura specifica. La Circolare 6/2025 stabilisce che il datore deve comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, segnalando l’assenza del dipendente e la presunta volontà di dimettersi. Questa comunicazione può avvenire anche dopo il 15° giorno di assenza. Una volta effettuata la comunicazione all’ITL, il datore procederà con le ordinarie comunicazioni obbligatorie per la cessazione del rapporto di lavoro.